IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  delibera  del consiglio della facolta' di agraria del 14
marzo  1989,  con  la  quale  e'  stata  approvata  la  proposta   di
istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola;
  Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;
  Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio
1989;
  Preso   atto   del   parere   favorevole   espresso  dal  Consiglio
universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990 in merito
all'istituzione  della  scuola  diretta  a  fini  speciali in tecnica
viticola;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale  di  cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e'
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Nell'art.  596 della normativa generale delle scuole dirette a fini
speciali  all'elenco  delle  scuole  istituite  presso  l'Universita'
cattolica  del Sacro Cuore e' aggiunta la scuola in tecnica viticola.
Con il titolo XXI,  dopo  l'art.  776  e  con  lo  spostamento  della
numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi
articoli, relativi all'istituzione della scuola in tecnica  viticola.
                      Scuola in tecnica viticola
  Art.  777.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
tecnica viticola presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
professionali  specifiche  nel  campo   delle   problematiche   della
viticoltura,  senza  trascurare  alcuni aspetti fondamentali connessi
alla utilizzazione tecnologica delle uve.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico viticolo.
  Art.  778.  -  La  scuola  ha  la  durata di due anni. Ciascun anno
prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore
di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti  determinati  in  venticinque
per ciascun anno di corso e per un totale di cinquanta studenti.
  Art.  779. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria cui afferiscono gli insegnamenti di cui all'art. 780.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  780.  -  Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i
seguenti:
  1› Anno:
   1) complementi di viticoltura generale;
   2) ampelografia e metodi ampelografici;
   3) miglioramento genetico in viticoltura;
   4) propagazione e tecnica vivaistica viticola;
   5) entomologia e zoologia viticola;
   6) patologia e virologia viticola;
   7) insegnamento opzionale.
  2› Anno:
   1) ecologia e agrometeorologia viticola;
   2) tecnica colturale della vite;
   3) meccanizzazione in viticoltura;
   4) merceologia viticola;
   5) tecnologia dell'industria enologica;
   6) legislazione vitivinicola;
   7) insegnamento opzionale;
   8) insegnamento opzionale.
  Materie opzionali (tutte semestrali):
   1) tecniche di allevamento e di produzione della vite;
   2) coltivazione delle uve da tavola e da industria;
   3)    tecniche    di    forzatura,   raccolta,   conservazione   e
commercializzazione delle uve da tavola;
   4) aspetti alimentari dell'uva e del vino;
   5) commercializzazione dei prodotti vitivinicoli;
   6) metodologia sperimentale in viticoltura.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree  culturali  omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della
scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  781.  -  L'attivita'  pratica  comporta  esercitazioni  sulla
materia trattata ed attivita'  sperimentali.  Le  attivita'  pratiche
sono  svolte  nei  vari  laboratori  degli  istituti e/o dipartimenti
interessati e con eventuali visite di studio ad impianti  ed  aziende
agricole.
  Art.  782.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in  un  lavoro
sperimentale  presso  un  laboratorio o presso un'azienda del settore
viticolo e ha la durata di ottanta ore.
  Art.  783.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  784.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola, composta secondo le disposizioni universitarie vigenti,
di  un  elaborato  predisposto  durante  il  tirocinio   e   relativo
all'attivita' svolta.
  Art.  785. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 14 novembre 1990
                                                  Il rettore: BAUSOLA