IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la delibera del consiglio della facolta' di agraria del 14 marzo 1989, con la quale e' stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola; Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Articolo unico Nell'art. 596 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore e' aggiunta la scuola in tecnica viticola. Con il titolo XXI, dopo l'art. 776 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in tecnica viticola. Scuola in tecnica viticola Art. 777. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali specifiche nel campo delle problematiche della viticoltura, senza trascurare alcuni aspetti fondamentali connessi alla utilizzazione tecnologica delle uve. La scuola rilascia il diploma di tecnico viticolo. Art. 778. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venticinque per ciascun anno di corso e per un totale di cinquanta studenti. Art. 779. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti di cui all'art. 780. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 780. - Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i seguenti: 1 Anno: 1) complementi di viticoltura generale; 2) ampelografia e metodi ampelografici; 3) miglioramento genetico in viticoltura; 4) propagazione e tecnica vivaistica viticola; 5) entomologia e zoologia viticola; 6) patologia e virologia viticola; 7) insegnamento opzionale. 2 Anno: 1) ecologia e agrometeorologia viticola; 2) tecnica colturale della vite; 3) meccanizzazione in viticoltura; 4) merceologia viticola; 5) tecnologia dell'industria enologica; 6) legislazione vitivinicola; 7) insegnamento opzionale; 8) insegnamento opzionale. Materie opzionali (tutte semestrali): 1) tecniche di allevamento e di produzione della vite; 2) coltivazione delle uve da tavola e da industria; 3) tecniche di forzatura, raccolta, conservazione e commercializzazione delle uve da tavola; 4) aspetti alimentari dell'uva e del vino; 5) commercializzazione dei prodotti vitivinicoli; 6) metodologia sperimentale in viticoltura. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 781. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata ed attivita' sperimentali. Le attivita' pratiche sono svolte nei vari laboratori degli istituti e/o dipartimenti interessati e con eventuali visite di studio ad impianti ed aziende agricole. Art. 782. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro sperimentale presso un laboratorio o presso un'azienda del settore viticolo e ha la durata di ottanta ore. Art. 783. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 784. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola, composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 785. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 14 novembre 1990 Il rettore: BAUSOLA